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Sottotetti, in zona sismica il cambio d’uso deve essere autorizzato

La trasformazione di un sottotetto in vano abitabile deve essere considerata un intervento di ristrutturazione edilizia, che necessita di una serie di controlli, soprattutto se l’edificio si trova in zona sismica. È questo l’orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza 15429/2015.

Nel caso esaminato, il proprietario di un’abitazione situata inzona sismica aveva trasformato il sottotetto in vano abitabile di pertinenza senza prima depositare i progetti presso il competente sportello unico.

Di fronte alla multa e all’ordine di ripristino, il responsabile aveva affermato che gli interventi effettuati, consistenti nella posa del parquet, nell’installazione di infissi e nell’apposizione di servizi igienici, non rientravano nel raggio di applicazione degli articoli 93 e 95 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).

In base al Testo unico dell’edilizia, la denuncia dei lavori e la presentazione dei progetti inerenti agli interventi in zona sismica vanno effettuate in presenza di interventi di costruzione, riparazione e sopraelevazione.

La Cassazione ha però spiegato che la normativa antisismica non distingue tra opere interne ed esterne, ma prescrive il controllo per qualunque costruzione, riparazione e sopraelevazione.

Nel concetto di costruzione, hanno sottolineato i giudici, deve essere inclusa qualunque opera, a prescindere dal titolo abilitativo richiesto.

In zona sismica, quindi, deve esserci un controllo duplice: da una parte quello dell’ufficio tecnico regionale sulla sicurezza rispetto ai potenziali fenomeni sismici, dall’altra quello dell’autorità comunale sulla conformità agli strumenti urbanistici.

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