La trasformazione di un sottotetto in vano abitabile deve essere considerata un intervento di ristrutturazione edilizia, che necessita di una serie di controlli, soprattutto se l’edificio si trova in zona sismica. È questo l’orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza 15429/2015.
Di fronte alla multa e all’ordine di ripristino, il responsabile aveva affermato che gli interventi effettuati, consistenti nella posa del parquet, nell’installazione di infissi e nell’apposizione di servizi igienici, non rientravano nel raggio di applicazione degli articoli 93 e 95 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).
La Cassazione ha però spiegato che la normativa antisismica non distingue tra opere interne ed esterne, ma prescrive il controllo per qualunque costruzione, riparazione e sopraelevazione.
Nel concetto di costruzione, hanno sottolineato i giudici, deve essere inclusa qualunque opera, a prescindere dal titolo abilitativo richiesto.
In zona sismica, quindi, deve esserci un controllo duplice: da una parte quello dell’ufficio tecnico regionale sulla sicurezza rispetto ai potenziali fenomeni sismici, dall’altra quello dell’autorità comunale sulla conformità agli strumenti urbanistici.