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Sicurezza sul lavoro: il CNI spiega le modifiche al Testo Unico

Tra le novità: abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni e aumento delle sanzioni per inadeguata formazione

Abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni da parte delle imprese, raddoppiato e triplicato l’importo delle sanzioni per mancata o inadeguata formazione del lavoratore, del dirigente o del preposto in materia di salute e sicurezza e previsto l’aggiornamento dei corsi per coordinatore della sicurezza in modalità e-learning.

Queste alcune novità introdotte dal Dl 151/2015 al Dlgs 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) e spiegate dal Consiglio Nazionale Ingegneri in una circolare-guida per gli Ingegneri.

Sicurezza: abolizione dell’obbligo del registro
Nel documento guida gli Ingegneri elencano tutte le modifiche introdotte dal Dl 151/2015, (disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese) entrato in vigore il 24 settembre 2015.

Tra le novità l’abolizione, a decorrere dal 23 dicembre 2015, dell’obbligo di tenuta del registro infortuni. Pertanto da tale data le imprese non sono più tenute a compilare e conservare tale registro.

Sicurezza: aumento delle sanzioni
Cambia anche l’impianto sanzionatorio del D. Lgs. 81/2008, che si arricchisce di nuove previsioni; più precisamente, vengono individuate una serie di disposizioni la cui violazione determina il raddoppio dell’importo della sanzione, qualora la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori od una triplicazione dell’importo, qualora la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori.

Le violazioni che verranno punite con un aumento dell’importo sono:
– mancato invio dei lavoratori alla visita medica periodica e mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico ( ammenda da 2.000 a 4.000 euro);
– mancata o inadeguata formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza (ammenda da 1.200 a 5.200 euro);
– mancata o inadeguata formazione dei dirigenti e dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ammenda da 1.200 a 5.200 euro);
– mancata o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza (ammenda da 1.200 a 5.200 euro);
– mancata od insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (ammenda da 1.200 a 5.200 euro).

Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
In riferimento ai cantieri temporanei e mobili, introdotto il comma che prevede che il titolo IV Capo 1 non si applica ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile riportati nell’allegato X.

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