Cassazione: il termine entro cui rivalersi per eventuali difetti è lo stesso che si applica all’impresa che costruisce l’edificio successivi.
Non solo le imprese di costruzione, ma anche quelle che effettuano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono responsabili per dieci anni degli eventuali difetti. Lo ha spiegato la Corte di Cassazione con la sentenza 22553/2015.
Secondo i giudici, in base all’articolo 1669 del Codice Civile, l’impresa che effettua lavori di modifica di un immobile preesistente, ha le stesse responsabilità del costruttore.
L’articolo 1669 del Codice Civile prevede che, negli edifici o altre cose immobili destinate alla lunga durata, il soggetto che ha realizzato l’opera è responsabile per dieci anni dal compimento nei confronti del committente per gli eventuali difetti di costruzione o per i danni causati.
La Corte ha spiegato che il termine compimento non si riferisce solo all’intero edificio, ma anche alla singola opera realizzata successivamente. Allo stesso modo, per costruzione non si intende la realizzazione ex novo dell’immobile, ma qualunque intervento costruttivo.
Per questi motivi, anche chi effettua lavori di manutenzione o riparazione è responsabile per dieci anni nei confronti del committente se i difetti compromettono la funzionalità di una parte o di tutto l’edificio e se per rimuoverli sono necessari ulteriori lavori di manutenzione.
Nel caso preso in esame dalla Corte, dopo una serie di lavori di manutenzione, che consistevano nel rafforzamento dei solai e delle rampe di scale, erano state riscontrate macchie di umidità nelle pareti esterne e infiltrazioni di acqua piovana nei singoli appartamenti. Si trattava di difetti che compromettevano il normale utilizzo dell’immobile. L’impresa che aveva effettuato i lavori aveva escluso le sue responsabilità sostenendo che aveva eseguito degli interventi su un immobile già realizzato da altri da più di dieci anni.
I giudici hanno invece ricordato che il termine decennale non decorre solo dalla costruzione dell’edificio, ma anche dalla realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
L’impresa ha quindi dovuto provvedere a sue spese alla riparazione dei difetti.