Gli inerti da costruzione e demolizione non sono più rifiuti

Novità per il settore delle costruzioni: gli inerti che derivano da costruzione o demolizione non sono più considerati rifiuti.

A stabilirlo ufficialmente il Decreto Ministeriale n. 152 del 27 Settembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 (20 ottobre 2022), che ha chiarito quali sono i criteri per cui i rifiuti inerti che derivano dalle attività di demolizione degli immobili e costruzione (e tutti gli altri rifiuti inerti con origine minerale) non vanno qualificati come rifiuti.

Il decreto ministeriale in questione è composto da otto articoli e tre allegati.

Esso definisce:

  • Quali rifiuti sono trattati dalla normativa (con i codici di riferimento);
  • In quali casi essi non vengono più considerati rifiuti;
  • Quali finalità di utilizzo possono avere questi rifiuti;
  • Quale documentazione bisogna conservare.

Quali rifiuti sono riutilizzabili e a quali condizioni

Per rifiuti inerti si intendono gli scarti solidi che derivano dai lavori edili di demolizione di edifici o di costruzione, purché non abbiano subito trasformazioni chimiche-fisiche.

Il regolamento classifica come riutilizzabili:

  • i rifiuti inerti che provengono dalle attività di demolizione e costruzione. Si fa riferimento ai rifiuti indicati al cap. 17 dell’Elenco europeo dei rifiuti, specificati nella prima tabella dell’Allegato 1 al decreto (si tratta ad esempio di sabbia, calcinacci, cemento e mattoni, argilla espansa, ghiaia, pezzi di intonaco, ed altri scarti della lavorazione edilizia).
  • Per “altri rifiuti inerti di origine minerale” ci si riferisce ai rifiuti indicati nella punto due della prima tabella dell’Allegato 1 al decreto.
  • Col termine “aggregato recuperato” ci si riferisce agli scarti da attività costruttive o demolitive che non sono più rifiuti inerti in quanto han subito operazioni di recupero (secondo quanto previsto dall’art. 184 ter, comma 3 lett. b) Testo Unico dell’Ambiente, d. lgs. n. 152 del 2006).

Il decreto indica all’interno dei tre allegati i requisiti che i rifiuti devono rispettare, per poter essere recuperati e lavorati; sono 29 i parametri che gli inerti devono osservare per essere considerati riutilizzabili.

L’allegato 2 elenca quali sono le possibilità di utilizzo dell’aggregato recuperato.

Viene anche specificato con norme tecniche in che modo si può utilizzare l’aggregato recuperato ed infine è disciplinata la dichiarazione di conformità, a uso degli operatori, che attesta che i criteri previsti dal regolamento per il riutilizzo dei rifiuti sono stati rispettati. Si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che va trasmessa alle Autorità competenti e conservata per cinque anni.

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