Efficienza energetica degli edifici

Entreranno in vigore il 1° ottobre 2015 APE 2015, metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e schemi di relazione tecnica di progetto

Attestato di prestazione energetica

Il primo decreto modifica il DM 26 giugno 2009 e introduce le nuove linee guida nazionali per l’Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici (APE 2015). Per evitare la frammentazione a livello locale delle regole sulla certificazione energetica degli edifici, il nuovo modello di APE sarà uguale per tutto il territorio nazionale.

Con le nuove linee guida diventerà più facile il confronto tra unità immobiliari e orientare il mercato verso un nuovo concetto di qualità, che prenderà in grande considerazione le prestazioni energetiche.

Le classi energetiche saranno dieci. Dalla A4, la migliore, si passerà via via alla G, la peggiore.

Il certificatore dovrà effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare e  dovrà indicare nell’APE le proposte per migliorare l’efficienza energetica, consigliando ad esempio interventi di ristrutturazione o di riqualificazione energetica ed informando l’interessato sugli incentivi disponibili per realizzarli.

Tra gli allegato al decreto c’è infine uno schema di annuncio di vendita e locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici, e istituisce un database nazionale dei certificati energetici (SIAPE).

Metodologie di calcolo e requisiti minimi delle prestazioni energetiche

Nel secondo decreto sono definite le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione.

Vengono rafforzati gli standard energetici minimi per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati, ottimizzando il rapporto costi/benefici degli interventi, in modo da arrivare a realizzare gli Edifici a Energia Quasi Zero previsti dalla Direttiva 2010/31/UE.

Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti saranno confrontati con unedificio di riferimento, identico per geometria, orientamento, ubicazione e destinazione d’uso. Sarà quindi più facile accertare il rispetto dei requisiti minimi.

Schema di relazione tecnica di progetto

Il terzo decreto, infine, introduce degli schemi di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. Gli schemi sono diversi in base alle diverse tipologie di opere eseguite: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche.

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